NUOVE REGOLE SULLA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP

NUOVE REGOLE SULLA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP

Dal 4 settembre 2016 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, inerente la formazione degli ASPP e RSPP

L’accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/08/2016, sostituisce il precedente datato 26/01/2006 ed il successivo Accordo inerente le linee guida interpretative del 05/10/2006, ed apporta importanti novità, tra cui le principali sono:

  • è prevista la frequenza del modulo A (tematiche generali) di 28 ore, di un modulo B “di base” di 48 ore, di un modulo B “di specializzazione” della durata variabile di 12 o 16 ore, di un modulo C di 24 ore (quest’ultimo previsto solamente per chi intenda svolgere il ruolo di RSPP);
  • il modulo B di specializzazione è previsto solamente per 4 settori di attività: Agricoltura/Pesca (B-SP1), Attività estrattive/Costruzioni (B-SP2), Sanità residenziale (B-SP3), Chimico-Petrolchimico (B-SP4);
  • l’aggiornamento consiste in 20 ore da effettuare nel quinquennio per gli ASPP e di 40 ore da effettuare nel quinquennio per gli RSPP, eseguibili anche in modalità e-learning, ed ottemperabili anche tramite la frequenza di convegni o seminari inerenti le tematiche di riferimento per un massimo del 50% del monte ore previsto.

L’Accordo fornisce anche disposizioni integrative e correttive nei confronti degli altri disposti normativi riguardanti la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Accordi del 21/12/2011, Accordo del 22/02/2012, Allegato XIV del D.lgs. 81/2008, ecc.) e contiene delle schede di raffronto utili a determinare gli esoneri di cui si può beneficiare grazie alla frequenza di percorsi formativi con contenuto, anche solo in parte, sovrapponibile.