Entro il 30 giugno 2017 tutti gli impianti di climatizzazione centralizzati dovranno essere dotati di un sistema di contabilizzazione individuale dei consumi per ciascuna unità immobiliare
Il piano di efficientamento energetico nazionale introdotto dal DLgs 102/2014 prevede, tra gli altri provvedimenti, l’implementazione della contabilizzazione individuale del calore negli impianti di riscaldamento condominiale centralizzati a partire dal 1° luglio 2017 (proroga con decreto 244/2016).
Per “contabilizzazione individuale” si intende un sistema che consenta la suddivisione della spesa totale per la produzione di calore, raffrescamento e acqua calda sanitaria in base ai consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare, distinguendo tra: consumi volontari, consumi involontari e spese di gestione dell’impianto centralizzato.
Il Decreto, appoggiandosi alla norma tecnica UNI 10200, prevede l’installazione di contatori di calore sia in centrale termica sia nelle singole unità immobiliari (o in alcuni casi sul singolo radiatore) per la determinazione dei consumi volontari, oltre che un calcolo di prestazione energetica, da eseguirsi una tantum, atto ad individuare il fabbisogno di calore e raffrescamento di ogni appartamento, sulla base del quale ripartire le spese legate alla dispersione della rete di distribuzione e alla gestione dell’impianto (manutenzione ordinaria, ecc.).
Le sanzioni previste per coloro che non saranno in linea con quanto previsto dal Decreto entro il 30 giugno 2017 vanno da 500 a 2.500 euro, comminati parimenti sia al titolare dell’unità immobiliare, sia al condominio.